Art. 3.
(Disposizioni in materia di sanzioni e di confisca).

      1. Le pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.
      2. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti

 

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previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale,».